AGEVOLAZIONE FISCALE

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Fino al 31 dicembre  2015 è prevista una detrazione pari al 65% per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno,secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto  di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

Per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione al singolo condominio nel limite della quota a lui imputabile, a condizione  che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini  di presentazione della dichiarazione dei redditi. Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), residenti o meno nel territorio dello stato.

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Ha diritto alla detrazione anche il famigliare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purchè sostenga le spese e siano intestati bonifici e fatture.

Inoltre, con circolare n. 20/2011, l’agenzia delle entrate ha precisato che nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati a un solo comproprietario ma le spese di ristrutturazione siano state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

– Gli interventi indicati alle lettere a-b-c-d del’articolo 3 del dpr 380/2001.

– Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate  sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici , devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

– Gli interventi di bonifica dall’amianto  e di esecuzioni di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale,da cui risultino:

  • casuale del versamento ,con riferimento alla norma (articolo 16-bis del dpr 917/1986.)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione.
  • codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento